Art. 5.
(Dirigenti del SIS e loro compiti e funzioni).

      1. Al SIS è preposto un direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS.
      2. Il direttore generale di cui al comma 1 è coadiuvato da due o più vice-direttori generali, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua indicazione.
      3. Il direttore generale o i vice-direttori generali che ne siano stati incaricati mantengono normali ed ordinarie relazioni con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro o sottosegretario di Stato delegato, nonché, su loro istruzione, con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze. Mantengono altresì normali ed ordinari rapporti con il segretario generale del Ministero degli affari esteri, con il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con il Comandante generale della Guardia di finanza e con il direttore del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.